LE VARIAZIONI E IL NUOVO DISEGNO DI LEGGE!
Nei giorni scorsi è stato presentato al Senato, un nuovo disegno di legge che ha come obiettivo sanzionare o punire severamente chi sul lavoro cagiona la morte di vittime innocenti, per distrazione, disinteresse, o peggio per un’assoluta noncuranza delle normative sul lavoro.
Quindi introdurre nel codice penale due nuovi reati: quello di omicidio sul lavoro e quello di lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime.
Riteniamo che il disegno di legge presentato sia in linea con il nostro pensiero, nonostante ciò deve far riflettere la poca chiarezza della normativa sulle funzioni e sulle responsabilità di ogni figura all’interno di un cantiere. Ad esempio nell’ambito della normativa inerente la sicurezza nei cantieri il quadro dei vertici organizzativi è stato sempre molto chiaro ma non si può dire lo stesso per la suddivisione dei compiti e delle responsabilità che ricadono sul committente dei lavori. Infatti pensare che il committente non si debba occupare di quanto succede in cantiere in relazione alla salute ed alla sicurezza è sbagliato.
Il committente ha precise responsabilità e obblighi, attribuitegli dalla legislazione vigente, sia durante la progettazione che durante l’esecuzione dell’opera:
- Valuta l’eventuale presenza di 2 o più imprese per l’esecuzione dei lavori e designa il coordinatore per la sicurezza. Deve inoltre accertarsi che il coordinatore sia in possesso di adeguato titolo di studio e di una specifica abilitazione;
- Deve trasmettere il Piano di Sicurezza e di Coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare l’offerta;
- Deve comunicare alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore, in modo che venga anche riportato sul cartello di cantiere;
- Deve verificare che il coordinatore alla sicurezza adempia ai suoi obblighi correttamente, rediga il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo tecnico;
- Deve attenersi ai principi e alle misure generali di tutela dei lavoratori, sia in assenza che in presenza del coordinatore;
- Deve verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
- Prima dell’inizio dei lavori, deve informare gli organi di vigilanza (Direzione Provinciale del Lavoro ed Azienda per i Servizi Sanitari) del prossimo allestimento di un cantiere, inviando la notifica preliminare.
Insomma i principi essenziali per garantire la realizzazione dell’opera in sicurezza, da parte del committente, sono:
- Incaricare un Responsabile dei Lavori qualora non abbia la formazione tecnica in materia di edilizia e di sicurezza nei cantieri;
- Individuare la figura del coordinatore alla sicurezza, non su una base puramente economica (che privilegi “l’onorario più basso possibile”), ma sulla base di una comprovata esperienza e serietà professionale del soggetto.
È importante tenere a mente le sanzioni a cui va incontro il committente, qualora non aderisca alle procedure stabilite dalla normativa (D.lgs. 81/2008), che sono dall’arresto da 2 a 4 mesi con ammenda € 1.000 a 4.800 fino ad arresto da 3 a 6 mesi con ammende a salire fino ad € 2.500 a 6.500.
I NUMERI SONO TERRIFICANTI, ECCO IL MOTIVO PER IL QUALE È PRESENTATO UN NUOVO DISEGNO DI LEGGE!
Secondo i dati dell’osservatorio indipendente di Bologna, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e le morti sul lavoro ammontano a 641 nel 2016 che arrivano fino a 1.400 se si considerano quelle avvenute sulle strade. A pagare il prezzo più alto è il settore agricolo, in subordine l’edilizia. L’autotrasporto è la terza categoria con più vittime, seguita a ruota dall’industria.
Queste statistiche rendono ancor più evidente il disagio che si vive all’interno di un cantiere e quante regole bisogna rispettare non solo per non cadere in penalità ma anche per evitare infortuni gravi.
È da qui che nasce l’idea del nuovo disegno di legge, questo prende spunto dallo schema della recente normativa sul reato di omicidio stradale per tracciare sulla falsariga della stessa un percorso analogo in tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Il nuovo reato punisce con la reclusione da 2 a 7 anni l’omicidio commesso in violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
Previsto inoltre un aggravamento della pena se il datore di lavoro non adempie alla valutazione dei rischi e alla nomina di un responsabile sicurezza e prevenzione. La reclusione va dai 5 ai 10 anni se la morte è causata per avere messo a disposizione del lavoratore strumenti non conformi alla normativa nazionale ed europea e sale dagli 8 ai 12 anni, nel caso in cui la morte del lavoratore sia provocata dalla violazione delle norme in materia di sostanze pericolose e agenti biologici.
Come per l’omicidio, pena aggravata anche per il datore di lavoro che causa lesioni personali al lavoratore, per non aver adempiuto alla valutazione di tutti i rischi o non aver designato un responsabile del servizio di prevenzione e protezioni (la reclusione va da 3 a 5 anni per le lesioni gravi e da 4 a 7 per quelle gravissime).
In tutti questi anni di esperienza, nei nostri cantieri, la sicurezza è sempre stata la “PRIMA” programmazione. Ci siamo sempre contraddistinti per rigidezza nell’eseguire regole imposte dal coordinatore della sicurezza perché riteniamo che il committente non deve correre rischi o addossarsi responsabilità non sue. D’altronde la ristrutturazione, una volta conclusa, per il cliente deve essere “soddisfazione” e non un peso.
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