Evviva!
No tranquilli non siamo strampalati ma solo soddisfatti perché abbiamo appena ricevuto comunicazione sulla proroga del Piano Casa, da fine gennaio 2017 al 31 Maggio 2017 per la nostra regione ovvero la regione Lazio.
Non so quale sia il vostro pensiero a proposito…ma noi riteniamo il Piano Casa pilastro fondamentale ed ossigeno per la nostra economia territoriale, importante sostegno per un settore come quello dell’edilizia che di fatto era e rimane basamento importante della nostra nazione.
Noi crediamo infatti che gli incentivi generati dalla normativa abbiano portato alla realizzazione di una serie di interventi diretti alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, attraverso opere di miglioramento dal punto di vista energetico e sismico.
E’ vero che la normativa ha dei forti vincoli, ma è altrettanto vero che per diverse casistiche o per situazioni particolari può rappresentare una soluzione importante o meglio…L’UNICA SOLUZIONE!!
GUARDIAMO PIÙ NEL DETTAGLIO
Come dicevamo, il piano casa può rappresentare uno strumento di risoluzione per il tecnico e committente ed è per questo che di seguito vi voglio riassumere quali sono le tematiche trattate dal Piano Casa ricordando che si applica solo agli edifici:
- legittimamente realizzati ed ultimati (art. 2, comma 1, lett. a)
- non ultimati, sempre che vi sia il titolo abilitativo (art. 2, comma 1, lett. a)
- ultimati con titolo abilitativo in sanatoria (art. 2, comma 1, lett. b)1
- situati in aree vincolate, previa acquisizione del nullaosta (art. 2, comma 3)
Le tipologie di intervento ammesse sono:
- Ampliamento degli edifici (art. 3)
Siccome è possibile ampliare gli edifici residenziali fino al 20% in più della volumetria o della superficie, con un max. di 70 mq, un consiglio che noi diamo, in questo caso, è quello di incrementare questa percentuale di un ulteriore 10% utilizzando se possibile tecnologie con potenza non inferiore ad 1 Kw di energia rinnovabile. Vedrai che così facendo avrai a disposizione la possibilità di incrementare la volumetria o la superficie da te desiderata.
La nuova costruzione che dovrai realizzare per l’ampliamento deve essere adiacente, in aderenza o attraverso la costruzione di un corpo edilizio accessorio e pertinenziale.
- Cambio di destinazione d’uso da non residenziale a residenziale finalizzato al reperimento di alloggi a canone calmierato (art. 3 ter)
Applicabile ad edifici non residenziali, che al 30/09/2010 risultino dismessi o mai utilizzati, in corso di realizzazione e non siano ultimati e/o per i quali sia scaduto il titolo abilitativo.
Gli edifici, per i quali è permesso il cambio di destinazione d’uso della superficie lorda esistente fino ad un max. di 15.000 mq di SUL (superficie utile lorda) +30% della stessa, devono essere oggetto di interventi di demolizione e ricostruzione, nuova costruzione o ristrutturazione.
- Sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione degli edifici (art. 4)
Per gli edifici da demolire e ricostruire, si prevede la possibilità di ampliamento pari al 35% e del 20% per edifici a destinazione agricola; sono esclusi gli edifici ricadenti nelle zone di espansione (zona omogenea C) realizzati da meno di 20 anni.
Fate attenzione però, facciamo esempio che decidete di realizzare una demolizione e ricostruzione con cambio destinazione da magazzino ad abitazione di un vostro casolare in zona agricola.
Ecco questa normativa non lo permette (ed è per questo che all’inizio dell’articolo parlavamo di forti vincoli della legge) infatti potrai procedere con la demolizione e ricostruzione ma dovrai aspettare almeno 10 anni per avere l’autorizzazione al cambio destinazione d’uso.
- Recupero dei volumi accessori e pertinenziali degli edifici esistenti
E’ previsto il recupero del 20% della volumetria di edifici pertinenziali ed accessori degli edifici, o comunque fino ad un massimo di 70 mq.
- Adeguamento Sismico.
Inoltre il Piano Casa prevede l’ adeguamento sismico, con incentivi per gli edifici esistenti (art. 3 bis.), fino al 35% della volumetria o della superficie utile esistente fino ad un massimo di 90 metri quadrati per gli edifici di cui all’art. 3, comma 1 e per fabbricati ricadenti nella zona sismica 1 o nella sottozona sismica 2a o 2b e infine il 25% della volumetria o della superficie utile esistente, fino ad un massimo di 80 metri quadrati per gli edifici ricadenti in sottozona sismica 3a o nella sottozona sismica 3b.
Questo punto è molto delicato, noi consigliamo sempre di usare questa possibilità soprattutto in fase di ristrutturazione, per prevedere i disastri naturali…tematica molto ricorrente ai giorni d’oggi.